Con l’ordinanza n. 25451/2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta nuovamente la complessa tematica dei tetti di spesa nel settore sanitario accreditato e della c.d. regressione tariffaria. Il pronunciamento interviene sul delicato equilibrio tra la tutela della finanza pubblica e i diritti economico-patrimoniali delle strutture sanitarie private convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
Il principio di diritto estrapolato dalla pronuncia ribadisce un consolidato orientamento rigoroso: il saldo delle prestazioni rese in regime di extra budget non spetta alla struttura erogatrice, neppure nell’ipotesi in cui la comunicazione dell’avvenuto superamento del tetto massimo di spesa fissato dalla Regione o dall’Azienda Sanitaria sia pervenuta in ritardo rispetto all’effettiva erogazione dei servizi.
Secondo i giudici di legittimità, la fissazione del tetto di spesa risponde a un primario interesse pubblico di contenimento della spesa sanitaria ed è vincolante ope legis. Di conseguenza ne deriva che il superamento del budget massimo previsto dai tetti contrattualizzati non crea un diritto di credito automatico in capo alla struttura accreditata. Inoltre, l’eventuale tardività della contestazione o della comunicazione formale dello sforamento da parte dell’amministrazione non vale ad affrancare la struttura dal rispetto dei limiti di budget statuiti.
La tutela dell’affidamento del privato retrocede rispetto al principio dell’imperatività dei vincoli di bilancio prescritti in materia di sanità pubblica.
La pronuncia conferma che il rischio economico dell’eventuale erogazione di prestazioni oltre il tetto concordato grava interamente sull’operatore privato, che è tenuto a un costante e autonomo monitoraggio del livello delle prestazioni erogate rispetto ai tetti assegnati.
La decisione fornisce un chiaro perimetro alle strutture sanitarie private, precludendo azioni di rivalsa risarcitoria o restitutoria basate sul mero vizio formale della tempistica organizzativa dell’ente pubblico.
avv. Maria Antonella Mascaro
Fonte: Acop Nazionale



